Art. 2.
(Ambito di applicazione).

      1. Il codice di condotta si applica agli appartenenti alle Forze dell'ordine dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria e a ogni altra Forza incaricata di svolgere funzioni di ordine pubblico.